
FOR 50 – Il D.lgs. 116/2020 e gli imballaggi in legno
Scritto da Mary Legnani
AGGIORNAMENTO del 17/05/2021: sono presenti importanti novità sull’applicazione del D.lgs. 116/2020. Potete trovare tutte le informazioni nel mio articolo FOR 50 – Novità sul D.lgs. 116/2020 e gli imballaggi in legno
Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 116/2020, che ha introdotto delle novità in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi.
Tale decreto impone degli obblighi a tutti i produttori di imballaggi:
“tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Il D.lgs. 116/2020 e l’etichettattura ambientale degli imballaggi
Di fatto il legislatore vuole semplificare la gestione dei rifiuti da imballaggio attraverso la corretta identificazione dei materiali utilizzati per la realizzazione degli imballaggi stessi.
A questo scopo, la norma richiede:
- Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo;
- Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Cos’è la Decisione 97/129/CE?
La Decisione 97/129/CE, promulgata il 28 gennaio 1997, è il documento che istituì un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio tramite codici alfanumerici. Prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, i produttori di imballaggi potevano scegliere volontariamente di utilizzarlo. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020, l’utilizzo di questo sistema di identificazione è diventato obbligatorio.

Quali sono gli adempimenti per gli imballaggi in legno?
Imballaggi in legno destinati al B2B
Gli imballaggi in legno destinati alle imprese sono ad esempio:
- gli imballaggi industriali,
- gli imballaggi da trasporto,
- gli imballaggi legati alle attività logistiche,
- gli imballaggi legati alle attività di esposizione,
- gli imballaggi destinati ai professionisti.
In questo caso, gli imballaggi possono non presentare le informazioni relative alla loro destinazione finale, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.
Sistema di numerazione e abbreviazioni per i materiali in legno secondo 97/129/CE
Legno FOR 50
Sughero FOR 51
Imballaggi in legno destinati al B2C
Gli imballaggi in legno destinati al consumatore finale sono ad esempio:
- le cassette ortofrutticole
- le cassette di legno per bottiglie
- altre cassette per usi alimentari
- i tappi in sughero
Per gli imballaggi destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE
- Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.
Le altre informazioni che possono essere volontariamente apposte in etichetta ambientale riguardano la tipologia di imballaggio e le indicazioni al consumatore per supportarlo in una raccolta differenziata di qualità.
Modalità di etichettatura
Ogni azienda è libera di riportare le informazioni richieste dalla norma nella forma grafica (colore, dimensione, ecc) e nella posizione che preferisce.
CONAI suggerisce di utilizzare la codifica di colori stabilita dalla UNI 11686 per uniformare le indicazioni per l’utilizzatore finale dell’imballaggio. Tali indicazioni però non contemplano un colore per il legno.
Altri materiali abbinati
La soglia del 5%
Spesso oltre al legno, sono presenti altri materiali da imballaggio secondari. In questi casi, se il peso di tali materiali è inferiore al 5%, l’imballaggio sarà considerato come monomateriale (cioè solo di legno) ed etichettato FOR 50 in funzione del materiale prevalente in peso. Diversamente le codifiche degli altri materiali saranno quelle previste dall’Allegato VII della Decisione 129/97/CE.
Colle, adesivi e inchiostri
Spesso un imballaggio in legno viene accoppiato o trattato con altri materiali non da imballaggio come colle e inchiostri. Ai fini dell’etichettatura ambientale viene considerato unicamente il legno, anche se il materiale con cui viene accoppiato ha un peso rilevante.
Ad esempio, un imballaggio in compensato con una quantità di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in legno.

Sanzioni
Ai sensi del comma 3, art. 261 del D.lgs. 152/2006, in caso di violazione degli obblighi previsti per la marcatura degli imballaggi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.

La situazione relativa all’applicazione del D.lgs. 116/2020
La norma è entrata in vigore il 26 settembre 2020, ed è attualmente in vigore per tutti i tipi di imballaggi. Esistono molti dubbi sull’applicazione di questo Decreto, che sono stati inoltrati al Ministero dell’Ambiente dal CONAI e da numerose associazioni di categoria.
Nello specifico, per quanto riguarda gli imballaggi in legno, CONAI ha richiesto la possibilità di derogare l’applicazione di questa norma agli imballaggi destinati alle imprese, tipicamente gli imballaggi industriali e tutti quelli legati alle filiere logistiche e dei trasporti. Non sono ancora arrivati però dei riscontri da parte del Ministero dell’ambiente.
Ad oggi, l’ultimo Decreto “Milleproroghe” del 3 dicembre 2020, n. 183 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di riportare sugli imballaggi destinati al consumatore finale le indicazioni relative alla corretta raccolta differenziata.
Resta invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE.
AGGIORNAMENTO del 17/05/2021: sono presenti importanti novità sull’applicazione del D.lgs. 116/2020. Potete trovare tutte le informazioni nel mio articolo FOR 50 – Novità sul D.lgs. 116/2020 e gli imballaggi in legno

Ti serve aiuto?
Se hai dei dubbi sull’applicazione del D.lgs. 116/2020 non esitare a chiamarmi.
Troveremo insieme la soluzione che maggiormente si adatta alla tua realtà aziendale.
Chi sono
Mary Legnani, consulente e auditor specializzata nel settore legno, imballaggi e bioedilizia.
Dopo la laurea in scienze ambientali, ho deciso di specializzarmi nei sistemi di gestione aziendali.
15 anni di esperienza al servizio delle PMI e degli imprenditori che vogliono crescere e far crescere la propria azienda.
Vuoi ricevere la mia Newsletter?
Ricevi notizie e aggiornamenti dal mio mondo!
Articoli collegati
Articoli
Il Dunnage da stiva e il Canada
Cosa prevede la Direttiva RMD-20-02 per il materiale da dunnage DUN in Canada? Leggi l’articolo per avere tutte le informazioni
Container – La cimice asiatica BMSB e l’Australia
Quali sono le misure stagionali per le spedizioni di merci in Australia per contenere la cimice asiatica BMSB? Leggi l’articolo per avere tutte le informazioni
FOR 50 – Nuova proroga del D. Lgs. 116/2020
Nuova proroga dell’etichettatura ambientale FOR50 datata 24 febbraio 2022.